CONTO CORRENTE - SEPARAZIONE DEI CONIUGI - Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 17-07-2018, n. 18869

CONTO CORRENTE - SEPARAZIONE DEI CONIUGI - Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 17-07-2018, n. 18869

Deve essere riconosciuto al coniuge, in sede di separazione, il diritto di ottenere l'accredito della metà dell'importo prelevato dall'altro coniuge da un conto corrente cointestato, essendo tali le somme comuni ab origine e comunque soggette al regime della comunione de residuo. Ai fini della esclusione di tale diritto, grava sul coniuge che ha effettuato il prelievo sul conto cointestato l'onere di provare la provenienza delle somme prelevate dalla sua attività professionale e amatoriale e la avvenuta destinazione delle stesse ad esigenze familiari.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Presidente -

Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Consigliere -

Dott. MARULLI Marco - Consigliere -

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere -

Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in Roma, via Archimede 143, presso lo studio dell'avv. Domenico Columba, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Giuseppe Ciccopiedi che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo alla p.e.c. avvgiuseppeciccopiedi(at)puntopec.it e al fax 0824/1716362);

- ricorrente -

nei confronti di:

B.R., elettivamente domiciliata in Roma, via Sardegna 29, presso lo studio dell'avv. Nicola Parisio, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Luisa Ventorino che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo alla p.e.c. avvluisaventorino(at)puntopec.it);

- intimato -

avverso la sentenza n. 106/2017 della Corte di appello di Napoli emessa il 16 novembre 2016 e depositata il 16 gennaio 2017 R.G. n. 2120/2015;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons. Giacinto Bisogni.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

RILEVATO CHE:

1. Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 620/2015, in accoglimento della domanda proposta da B.R., nei confronti di S.S., ha disposto lo scioglimento della comunione legale fra i coniugi mediante versamento in favore della sig.ra B. della somma di Euro 81.669,80, pari al 50% della somma prelevata dal sig. S. dal conto corrente cointestato con la B. e versata su un conto corrente intestato in via esclusiva al S. il 18 giugno 2004 e cioè sei giorni prima della omologazione della separazione del 22 giugno 2004. Il Tribunale ha ritenuto infondata la difesa del convenuto il quale ha dedotto che la somma in questione corrispondeva allo stipendio percepito dal suo datore di lavoro e alle entrate derivanti dalla sua attività amatoriale di musicista ed era stata destinata al soddisfacimento di esigenze della propria famiglia.

2. La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 106/2017, ha respinto l'appello di S.S. rilevando che non è stata offerta la prova della provenienza della somma oggetto del giudizio dai proventi dell'attività professionale e amatoriale del S., che i titoli depositati sul conto corrente erano anch'essi cointestati ai coniugi S.- B., che non vi era alcuna prova che le somme prelevate fossero state impiegate per il soddisfacimento di esigenze familiari e anzi dalla deposizione del figlio S.F. risultava il contrario.

3. Ricorre per cassazione S.S. che deduce: a) violazione e falsa applicazione dell'art. 117 c.c., lett. b) e c), e dell'art. 178 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; b) violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

4. Si difende con controricorso B.R..

RITENUTO CHE:

5. Il ricorso è inammissibile. La ragione sottostante alla decisione della Corte di appello è consistita nel ritenere fondato il diritto della B. sia sotto il profilo della appartenenza della somma a un conto cointestato, e quindi sulla base della disciplina della comunione ordinaria, che sotto il profilo della appartenenza della somma alla comunione de residuo fra i coniugi. Sotto entrambi i profili la Corte di appello ha rilevato che, ai fini della esclusione del diritto della B., gravava sull'odierno ricorrente l'onere di provare la provenienza delle somme prelevate dalla sua attività professionale e amatoriale e la avvenuta destinazione delle stesse ad esigenze familiari. Nessuna di queste circostanze è stata provata dal S. secondo la Corte di appello che ha pertanto ritenuto le somme comuni ab origine e comunque soggette al regime della comunione de residuo.

6. Il ricorrente non censura, se non genericamente, la motivazione della Corte di appello per ciò che concerne la applicazione delle norme in materia di comunione e di comunione legale fra i coniugi. Non specifica inoltre quali sono fatti i decisivi che la Corte di appello non avrebbe valutato.

7. Va pertanto dichiarata la inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile (rigetta) il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 4.10.00 di cui 100 per spese, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Dispone omettersi nella pubblicazione della presente sentenza l'indicazione dei nominativi e dei dati identificativi delle parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, ex art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2018


Avv. Francesco Botta

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